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Archivio di Stato di Firenze

Regolamento

Reading room rules (pdf file)

Si consiglia di consultare anche la sezione Novità nella Home page

  1. La ricerca negli Archivi di Stato è libera e gratuita.
  2. Per fare ricerche nella Sala di Studio è necessaria l'autorizzazione della Direzione; l'autorizzazione è valida un anno ed è strettamente personale.
  3. È vietato introdurre nella Sala di Studio borse, cartelle ed altri contenitori. Sono possibili controlli ed ispezioni in entrata e in uscita, ed è previsto l'uso di impianti di telesorveglianza.
  4. Prima di entrare in Sala di Studio lo studioso è tenuto ad apporre la propria firma in forma leggibile sul registro delle presenze giornaliere.
  5. Per garantire in Sala di Studio il massimo silenzio, i colloqui tra gli studiosi devono svolgersi negli spazi predisposti. Non è consentito all'interno della sala l'uso di telefoni cellulari, che devono essere silenziati.
  6. Gli inventari e gli strumenti di corredo sono liberamente consultabili da parte degli studiosi, che provvederanno a ricollocarli al posto dopo la consultazione. Non è consentito portarli fuori dalla Sala Inventari senza autorizzazione.
  7. È vietata qualsiasi azione che possa danneggiare il materiale documentario. In particolare è vietato l'uso di stilografiche o altre penne a inchiostro. Non è consentito apporre segni o numerazioni sulle carte, se non autorizzati dall'istituto. Si invitano gli studiosi ad utilizzare i leggii e l'apposito foglio che consente di non appoggiare le dita sui documenti.
  8. Per la consultazione di buste o cartoni di carte sciolte sono previsti tavoli riservati. Non è consentito in alcun modo alterare l'ordine delle carte e degli inserti.
  9. È consentita la consultazione di una sola unità archivistica per volta, tranne che per i casi autorizzati.
  10. Si raccomanda di utilizzare con la dovuta attenzione tutte le attrezzature presenti in Sala Studio.
  11. I documenti possono essere mantenuti in deposito a disposizione dello studioso che li ha richiesti. La consultazione continuativa di un documento da parte della stessa persona non può superare la durata di tre mesi. La consultazione dei documenti è strettamente personale, e per consultare pezzi richiesti da altri studiosi è necessario disporre dell’autorizzazione scritta del primo richiedente e dell’autorizzazione del funzionario di sala.
  12. La Direzione può escludere dalla consultazione e/o dalla fotoriproduzione i documenti il cui stato di conservazione renda necessario tale provvedimento.
  13. La richiesta di consultazione di documenti riservati va indirizzata alla Prefettura competente.
  14. Gli studiosi possono consultare il materiale della biblioteca interna dell'Istituto, fatta salva in qualunque momento la priorità di utilizzo dei volumi per uso del personale interno.
  15. Lo studioso che utilizza materiale documentario dell'Archivio di Stato si impegna a consegnare una copia dell'eventuale pubblicazione o copia della tesi: per quest'ultima lo studioso può stabilire le condizioni d'uso.
  16. Per quanto non precisato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di Archivi di Stato (in particolare il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio).