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Archivio di Stato di Firenze

Fotoriproduzione e autorizzazione a pubblicare


EN - Guidelines to: Photoreproduction requests | Permission to publish requests


Fotoriproduzioni per gli utenti

Le procedure di fotoriproduzione sono normate dall’art. 108 del Codice Beni culturali, per come modificato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, da due circolari della Direzione generale degli Archivi n. 33/2017  e n. 39/2017, e dal DM 11 aprile 2023, n. 161, per come modificato dal DM 21 marzo 2024, n. 108.

1) FOTORIPRODUZIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI UTENTI
È libera  la fotoriproduzione diretta da parte degli utenti dei documenti in consultazione in sala studio senza flash né cavalletti, svolta per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. La riproduzione di un fondo o serie  archivistica integrale deve essere autorizzata. L’utente è tenuto a depositare copia digitale della riproduzione all’Istituto.

2) RICHIESTA IMMAGINI DA BANCA DATI ESISTENTE
i documenti già digitalizzati sono esclusi dalla fotoriproduzione diretta, e sono accessibili in PAD - Progetto archivi digitalizzati, o nel portale Archivio digitale, o in altri siti nell'ambito di progetti con altre istituzioni.
Per richiedere una copia delle immagini già digitalizzate occorre inviare una richiesta all'indirizzo as-fi[at]cultura.gov.it. Le immagini saranno inviate previo pagamento di un rimborso spese all'istituto in base al Tariffario ministeriale. I pagamenti potranno essere effettuati tramite il sistema Pago PA. Si specifica che le voci di spesa inserite nei tariffari non includono i costi del PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) che aderisce al servizio di PagoPA.

3) FOTORIPRODUZIONE PROFESSIONALE TRAMITE FOTOGRAFO CONCESSIONARIO

Per conto degli utenti che ne facciano richiesta  è in funzione un servizio di fotoriproduzione svolto da una ditta concessionaria esterna (Ditta Donato Pineider, tel. 3392846863 - 055 697214, donato.pineider@gmail.com) che esegue il lavoro (non in esclusiva).

- le richieste di riproduzione di documentazione archivistica devono essere trasmesse sull’apposito modulo di richiesta di riproduzioni - File PDF composto da due facciate, che può essere compilato on line e inviato alla Direzione dell’Archivio di Stato di Firenze per posta elettronica (as-fi[at]cultura.gov.it);

- prima di compilare il modulo di richiesta di riproduzioni è indispensabile conoscere la segnatura archivistica completa del documento (fondo, eventuale serie, numero unità, carta, r/v); chi non può venire a consultare i documenti di cui desidera la riproduzione, può scrivere all’Archivio di Stato di Firenze e chiedere che venga avviata una ricerca per verificare se il documento è qui conservato e per reperire la sua segnatura archivistica. Questa segnatura deve poi essere trascritta dal richiedente sul modulo di richiesta di riproduzioni;

- le richieste di riproduzioni compilate sui moduli ed approvate, vengono trasmesse dal Servizio di riproduzioni dell’Archivio di Stato di Firenze alla Ditta Donato Pineider, cui è affidata in concessione l’esecuzione materiale delle riproduzioni;

- dopo aver consegnato o inviato all’Archivio il modulo di richiesta di riproduzioni compilato, l’utente riceverà per posta elettronica dalla Ditta Donato Pineider il preventivo del lavoro richiesto;

- per conoscere il costo delle riproduzioni si può consultare il tariffario del fotografo concessionario (File PDF).

- i preventivi inviati non sono vincolanti, e si intendono accettati se sono pagati in anticipo; il pagamento anticipato, infatti, trasforma la richiesta di preventivo in ordine di riproduzione;

- una volta che il preventivo è stato pagato, la Ditta Pineider provvede alla riproduzione dei documenti; le immagini saranno poi inviate ai richiedenti, in allegato ad un messaggio di posta elettronica, o sarà loro comunicato il link cui connettersi per poterle scaricare;

- qualora la riproduzione del pezzo sia integrale, l’utente è tenuto a depositare copia digitale della riproduzione all’Istituto;

- per moduli che presentino elementi incompleti, c'è un limite temporale di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell’ultima integrazione dei dati indispensabili ad individuare i documenti richiesti, cui si aggiungono, dopo che l’utente abbia pagato il preventivo, i tempi necessari per il prelevamento e per l’esecuzione materiale delle foto.

AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE IMMAGINI DI DOCUMENTI

Ai sensi della citata legge è libera la divulgazione con qualsiasi mezzo, svolta senza scopo lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte. In questa categoria rientrano la pubblicazione di immagini in materiale a stampa distribuito gratuitamente, l’ esposizione in mostre, le pubblicazioni on line purché senza inserzioni pubblicitarie e ad accesso gratuito. Nei casi in cui le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati a scopo di lucro, il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che viene determinato in base al Tariffario ministeriale che determina gli importi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali.

Per tutte le pubblicazioni occorre dare comunicazione alla Direzione dell’Archivio di Stato seguendo le indicazioni sul modulo. Chi intende utilizzare un'immagine è tenuto a riportare la segnatura archivistica esatta del documento riprodotto e la menzione "su concessione del Ministero della cultura", oltre a dover consegnare una copia della pubblicazione (sia essa in formato cartaceo che digitale) all’Archivio di Stato.