STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ARCHIVIO PER LA MEMORIA E LAASSOCIAZIONE SCRITTURA DELLE DONNE ETS"
STATUTO
Articolo 1 - È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione), un'Associazione denominata "ARCHIVIO PER LA MEMORIA E LA SCRITTURA DELLE DONNE ETS".
Articolo 2 - L'Associazione ha sede legale in Firenze, presso l'Archivio di Stato, Viale Giovine Italia n. 6 e ha durata illimitata.
SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'
Articolo
3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento,
in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività
di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita
di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di
beni o servizi:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative
di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui allarticolo 5 del Codice
del Terzo settore.
L'Associazione ha lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative che possono
contribuire ad individuare, inventariare e valorizzare fondi o nuclei documentari
relativi alla memoria delle donne.
A tal fine l'Associazione potrà fra l'altro:
- favorire e promuovere tutte le attività volte alla individuazione,
inventariazione e studio non solo di organici fondi relativi alla memoria delle
donne ma anche di nuclei di scrittura delle donne che siano all'interno di archivi
familiari, allo scopo anche di predisporre uno strumento-guida a stampa, per
permettere di orientare le studiose e gli studiosi;
- decidere di proporre all'Archivio di Stato di Firenze, dopo debito esame da
parte del Consiglio Direttivo, doni o depositi di archivi formati o in formazione,
previa richiesta degli eredi o delle stesse donne produttrici di archivi;
- istituire ed assegnare borse di studio allo scopo di svolgere i compiti dell'Associazione;
- curare ed organizzare manifestazioni, incontri, per favorire una adeguata
valorizzazione della memoria e delle fonti della scrittura delle donne;
- distribuire periodicamente un bollettino di informazione sull'attività
svolta dalla stessa Associazione;
- promuovere la pubblicazione dei risultati del lavoro di indagine, ricerca
ed inventariazione;
- gestire le entrate derivanti dalla propria attività.
L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.
L Associazione può esercitare, a norma dellart. 6 del Codice
del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale,
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale.
L Associazione può esercitare, a norma dellart. 7 del Codice
del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta
a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al
fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto
dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e con il pubblico.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo
4 - Il patrimonio è
costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate
economiche sono costituite:
- dalle quote associative;
- da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- da proventi da attività di raccolta fondi;
- da proventi da attività diverse da quelle di interesse regionale di
cui allarticolo 6 del Codice del terzo settore;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.
Il patrimonio dellAssociazione è utilizzato per lo svolgimento
delle attività statutarie ai fini dellesclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
LAssociazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a proprie/i associate/i,
lavoratrici/ori e collaboratrici/ori, amministratrici/ori ed altre/i componenti
degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi
di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo
5 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
LAssociazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza
dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dallAssemblea
entro i termini stabiliti allarticolo 10 del presente statuto e depositato
presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ASSOCIATE/I
Articolo
6 - Il numero delle/gli associate/i è illimitato.
Possono aderire allAssociazione persone fisiche ed enti che condividono
le finalità della stessa e che partecipano alle attività dellAssociazione
con la loro opera, competenze e conoscenze.
L'Associazione è formata da socie fondatrici, socie/i ordinarie/i e socie/i
sostenitrici/ori. Sono considerate socie fondatrici coloro che hanno partecipato
all'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono socie/i ordinarie/i coloro che vengono ammesse/i a far parte dell'Associazione
in base a delibera del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socia/o sostenitrice/ore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo
alle/gli associate/i che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività
dell'Associazione.
Articolo
7 - Possono essere ammesse/i a far parte dell'Associazione tutte le
cittadine i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda scritta corredata
di curriculum vitae, indicando nome, cognome, residenza, recapiti telefonici
e indirizzo di posta elettronica.
Possono partecipare all'Associazione anche persone giuridiche pubbliche e private
e straniere.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera a suo esclusivo giudizio,
secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite
e le attività svolte, in ordine alla ammissione o meno delle/i nuove/i
associate/i.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata,
a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle/gli associate/i.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto
della domanda di ammissione e comunicarla alle/gli interessate/i.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione,
chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione
di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera
sulle domande non accolte.
Articolo
8 - La qualità di associata/o si perde per morte, recesso ed
esclusione.
La/Il socia/o che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto
il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza
dell'anno solare.
In mancanza di tale comunicazione sarà considerata/o socia/o anche per
l'anno successivo e sarà tenuta/o al versamento della quota associativa.
L'esclusione è pronunciata quando il comportamento dell'associata/o sia
tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione
Sull'esclusione dell'associata/o delibera l'Assemblea. La deliberazione di esclusione
dovrà essere comunicata adeguatamente allassociata/o che potrà
presentare le proprie controdeduzioni.
Articolo
9 - Ogni associata/o è tenuta/o a versare la quota associativa
annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente
dal Consiglio Direttivo.
Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse
dell'Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione e, successivamente,
entro il mese di marzo di ogni anno.
Le/I socie/i sostenitrici/ori sono esonerate/i dal pagamento della quota associativa
annua.
La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre
tre mesi dall'invito di pagamento rivolto all'associata/o morosa/o dà
luogo alla perdita della qualità di associata/o. È compito della/l
tesoriera/e farne comunicazione al Direttivo
Sulla esclusione dell'associata/o morosa/o delibera il Consiglio Direttivo.
I diritti di partecipazione allAssociazione non sono trasferibili. Le
somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili
e trasmissibili.
Le/Gli associate/i, che abbiano receduto o siano state/ti escluse/i o che comunque
abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi
versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ORGANI
Articolo
10 - Sono organi dellassociazione:
lAssemblea;
il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione;
il Collegio dei Revisori dei conti.
ASSEMBLEE
Articolo
11 - LAssemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca le/i componenti degli organi associativi e, se previsto, il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi associativi,
ai sensi dellart. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione delle/gli associate/i;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva leventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dellAssociazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dallAtto costitutivo
o dallo Statuto alla sua competenza.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due
volte all'anno, entro il 31 marzo ed il 15 dicembre, per l'approvazione dei
bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina delle/dei componenti del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare
sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto nonché
sullo scioglimento dell'Associazione.
Articolo
12 - L'assemblea è convocata a mezzo di lettera, inviata almeno
quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine
del giorno nonché la data, l'orario ed il luogo della seconda convocazione
che potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione.
L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano
fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo delle/gli associate/i.
Articolo
13 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutte/i coloro che
sono iscritte/i nel libro delle/gli associate/i.
Le/Gli associate/i possono farsi rappresentare da altre/i associate/i, che non
siano amministratori, mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione.
La/o stessa/o associata/o non può rappresentare in assemblea più
di tre associate/i.
Articolo 14 - Ogni associata/o ha diritto ad un voto.
Articolo
15 - L'assemblea è presieduta dalla/dal Presidente del Consiglio
Direttivo e, in caso di sua assenza, dalla/dal Vice Presidente. In mancanza
di entrambi l'assemblea provvede a nominare la/il propria/o Presidente.
La/Il Presidente dell'assemblea nomina una/un segretaria/o e, qualora lo ritenga
necessario, anche due scrutatrici/ori.
Spetta alla/l Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, dirigere il dibattito
assembleare e scegliere il sistema di votazione.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Segretario, ed
eventualmente dagli scrutatori.
Articolo
16 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente
costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà
delle/gli associate/i.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero delle/gli intervenute/i.
Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con
il voto favorevole della maggioranza delle/i presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la
loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Articolo
17 - In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente
costituita con la presenza di tante/i associate/i che rappresentino almeno i
due terzi delle/gli associate/i.
In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita
con la presenza di tante/i associate/i che rappresentino almeno un terzo delle/gli
associate/i.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti delle/i
presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione
occorre il voto favorevole di almeno due terzi delle/gli associate/i, sia in
prima che in seconda convocazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo
18 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da un numero di membri variabile da sette a quindici, secondo quanto
stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della relativa nomina. Il
Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali della n, ff ssemblea alla quale risponde direttamente e dalla
quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
La maggioranza delle/gli amministratrici/ori sono scelti tra le persone fisiche
associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica lart. 2382
Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Fanno
parte di diritto del Consiglio la/il Direttrice/ore dell'Archivio di Stato di
Firenze o una/n sua/o delegata/o, la/il Sovrintendente Archivistica/o e Bibliografica/o
per la Toscana o una/n sua/o delegata/o; Una/un delegata/o per il Dipartimento
universitario FORLILPSI (Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura e Psicologia),
una/un delegata/o per il Dipartimento universitario SAGAS (Storia, geografia,
archeologia, arte e spettacolo), la/il Presidente della Commissione Pari Opportunità
della Regione Toscana o una/n sua/o delegata/o. Le/Gli altre/i consigliere/i
saranno nominate/i dall'assemblea ordinaria e scelte/i fra le/i socie/i ordinarie/i
e sostenitrici/ori.
I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un triennio e sono rieleggibili.
Articolo
19 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno una/un Presidente,
una/un Vice Presidente, una/un Tesoriera/e ed una/un Segretaria/o.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Articolo
20 - Il Consiglio Direttivo è convocato per posta elettronica
dalla/dal Presidente o, in sua assenza, dalla/dal Vice Presidente, ogni volta
che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei suoi membri, mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio
stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.
In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio
è valida con la presenza di tutti le/i consigliere/i in carica.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente
la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza delle/i presenti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede la/il
Presidente.
In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dalla/dal Consigliere
più anziana/o di età.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo
verbale che sarà sottoscritto dalla/l Presidente e dalla/l Segretaria/o.
Articolo 21 - Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio l'assemblea ordinaria delle/i socie/i deve essere convocata per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.
Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna limitazione. Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea e compila, se del caso, il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutte/i le/gli associate/i. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.
Articolo
23 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi
ed in giudizio è devoluta alla/l Presidente del Consiglio Direttivo ed,
in caso di sua assenza o impedimento, alla/l Vice Presidente.
La/Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento la/il Vice Presidente, può
esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte
di quest'ultimo alla prima riunione.
Le/gli amministratrici/tori , entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina,
devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore
indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del
terzo settore, a quali di loro è attribuita la rappresentanza dell'Associazione
e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito alle/agli amministratrici/tori è
generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi
se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne
erano a conoscenza.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo
24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
nominati dall'assemblea ordinaria delle/gli associate/i. I Revisori dei Conti
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dalla persona all'uopo
designata dall'assemblea delle/gli associate/i.
Articolo 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'Associazione.
Articolo 26 - La carica dei Revisori dei Conti è gratuita.
SCIOGLIMENTO
Articolo 27 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria nominerà una/o o più liquidatrici/ori scelte/i anche tra persone estranee all'Associazione, e ne determinerà i poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio ad altri enti del terzo settore, previo parere positivo dellUfficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.
RINVIO
Articolo 28 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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(registrato dalla Direzione
Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate l' 01/06/2021)
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