STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ARCHIVIO PER LA MEMORIA E LAASSOCIAZIONE SCRITTURA DELLE DONNE ETS"

 

STATUTO

Articolo 1 - È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione), un'Associazione denominata "ARCHIVIO PER LA MEMORIA E LA SCRITTURA DELLE DONNE ETS".

Articolo 2 - L'Associazione ha sede legale in Firenze, presso l'Archivio di Stato, Viale Giovine Italia n. 6 e ha durata illimitata.

 

SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

Articolo 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore.
L'Associazione ha lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative che possono contribuire ad individuare, inventariare e valorizzare fondi o nuclei documentari relativi alla memoria delle donne.
A tal fine l'Associazione potrà fra l'altro:
- favorire e promuovere tutte le attività volte alla individuazione, inventariazione e studio non solo di organici fondi relativi alla memoria delle donne ma anche di nuclei di scrittura delle donne che siano all'interno di archivi familiari, allo scopo anche di predisporre uno strumento-guida a stampa, per permettere di orientare le studiose e gli studiosi;
- decidere di proporre all'Archivio di Stato di Firenze, dopo debito esame da parte del Consiglio Direttivo, doni o depositi di archivi formati o in formazione, previa richiesta degli eredi o delle stesse donne produttrici di archivi;
- istituire ed assegnare borse di studio allo scopo di svolgere i compiti dell'Associazione;
- curare ed organizzare manifestazioni, incontri, per favorire una adeguata valorizzazione della memoria e delle fonti della scrittura delle donne;
- distribuire periodicamente un bollettino di informazione sull'attività svolta dalla stessa Associazione;
- promuovere la pubblicazione dei risultati del lavoro di indagine, ricerca ed inventariazione;
- gestire le entrate derivanti dalla propria attività.
L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.
L’ Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’ Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4 - Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate economiche sono costituite:
- dalle quote associative;
- da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- da proventi da attività di raccolta fondi;
- da proventi da attività diverse da quelle di interesse regionale di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a proprie/i associate/i, lavoratrici/ori e collaboratrici/ori, amministratrici/ori ed altre/i componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro i termini stabiliti all’articolo 10 del presente statuto e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

ASSOCIATE/I

Articolo 6 - Il numero delle/gli associate/i è illimitato.
Possono aderire all’Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
L'Associazione è formata da socie fondatrici, socie/i ordinarie/i e socie/i sostenitrici/ori. Sono considerate socie fondatrici coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono socie/i ordinarie/i coloro che vengono ammesse/i a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socia/o sostenitrice/ore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo alle/gli associate/i che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione.

Articolo 7 - Possono essere ammesse/i a far parte dell'Associazione tutte le cittadine i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda scritta corredata di curriculum vitae, indicando nome, cognome, residenza, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
Possono partecipare all'Associazione anche persone giuridiche pubbliche e private e straniere.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera a suo esclusivo giudizio, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte, in ordine alla ammissione o meno delle/i nuove/i associate/i.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle/gli associate/i.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle/gli interessate/i.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.

Articolo 8 - La qualità di associata/o si perde per morte, recesso ed esclusione.
La/Il socia/o che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.
In mancanza di tale comunicazione sarà considerata/o socia/o anche per l'anno successivo e sarà tenuta/o al versamento della quota associativa.
L'esclusione è pronunciata quando il comportamento dell'associata/o sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione
Sull'esclusione dell'associata/o delibera l'Assemblea. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associata/o che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Articolo 9 - Ogni associata/o è tenuta/o a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo.
Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione e, successivamente, entro il mese di marzo di ogni anno.
Le/I socie/i sostenitrici/ori sono esonerate/i dal pagamento della quota associativa annua.
La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre tre mesi dall'invito di pagamento rivolto all'associata/o morosa/o dà luogo alla perdita della qualità di associata/o. È compito della/l tesoriera/e farne comunicazione al Direttivo
Sulla esclusione dell'associata/o morosa/o delibera il Consiglio Direttivo.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Le/Gli associate/i, che abbiano receduto o siano state/ti escluse/i o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 

ORGANI

Articolo 10 - Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione;
• il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEE

Articolo 11 - L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca le/i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione delle/gli associate/i;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, entro il 31 marzo ed il 15 dicembre, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina delle/dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12 - L'assemblea è convocata a mezzo di lettera, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno nonché la data, l'orario ed il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione.
L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo delle/gli associate/i.

Articolo 13 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutte/i coloro che sono iscritte/i nel libro delle/gli associate/i.
Le/Gli associate/i possono farsi rappresentare da altre/i associate/i, che non siano amministratori, mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione. La/o stessa/o associata/o non può rappresentare in assemblea più di tre associate/i.

Articolo 14 - Ogni associata/o ha diritto ad un voto.

Articolo 15 - L'assemblea è presieduta dalla/dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dalla/dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare la/il propria/o Presidente.
La/Il Presidente dell'assemblea nomina una/un segretaria/o e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatrici/ori.
Spetta alla/l Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 16 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà delle/gli associate/i.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero delle/gli intervenute/i.
Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza delle/i presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Articolo 17 - In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tante/i associate/i che rappresentino almeno i due terzi delle/gli associate/i.
In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tante/i associate/i che rappresentino almeno un terzo delle/gli associate/i.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti delle/i presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi delle/gli associate/i, sia in prima che in seconda convocazione.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da sette a quindici, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della relativa nomina. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’a n, ff ssemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
La maggioranza delle/gli amministratrici/ori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Fanno parte di diritto del Consiglio la/il Direttrice/ore dell'Archivio di Stato di Firenze o una/n sua/o delegata/o, la/il Sovrintendente Archivistica/o e Bibliografica/o per la Toscana o una/n sua/o delegata/o; Una/un delegata/o per il Dipartimento universitario FORLILPSI (Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura e Psicologia), una/un delegata/o per il Dipartimento universitario SAGAS (Storia, geografia, archeologia, arte e spettacolo), la/il Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana o una/n sua/o delegata/o. Le/Gli altre/i consigliere/i saranno nominate/i dall'assemblea ordinaria e scelte/i fra le/i socie/i ordinarie/i e sostenitrici/ori.
I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un triennio e sono rieleggibili.

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno una/un Presidente, una/un Vice Presidente, una/un Tesoriera/e ed una/un Segretaria/o.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo è convocato per posta elettronica dalla/dal Presidente o, in sua assenza, dalla/dal Vice Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.
In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti le/i consigliere/i in carica.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza delle/i presenti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede la/il Presidente.
In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dalla/dal Consigliere più anziana/o di età.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla/l Presidente e dalla/l Segretaria/o.

Articolo 21 - Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio l'assemblea ordinaria delle/i socie/i deve essere convocata per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna limitazione. Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea e compila, se del caso, il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutte/i le/gli associate/i. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Articolo 23 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta alla/l Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento, alla/l Vice Presidente.
La/Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento la/il Vice Presidente, può esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.
Le/gli amministratrici/tori , entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di loro è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito alle/agli amministratrici/tori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea ordinaria delle/gli associate/i. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dalla persona all'uopo designata dall'assemblea delle/gli associate/i.

Articolo 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'Associazione.

Articolo 26 - La carica dei Revisori dei Conti è gratuita.

SCIOGLIMENTO

Articolo 27 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria nominerà una/o o più liquidatrici/ori scelte/i anche tra persone estranee all'Associazione, e ne determinerà i poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio ad altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

RINVIO

Articolo 28 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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(registrato dalla Direzione Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate l' 01/06/2021)

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