STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ARCHIVIO PER LA MEMORIA E LA SCRITTURA DELLE DONNE"
Articolo 1 - È costituita un'Associazione denominata "ARCHIVIO PER LA MEMORIA E LA SCRITTURA DELLE DONNE".
Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Firenze, presso l'Archivio di Stato, Viale Giovine Italia n. 6.
SCOPO
Articolo 3
- L'Associazione ha lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative che possono
contribuire ad individuare, inventariare e valorizzare fondi o nuclei documentari relativi
alla memoria delle donne.
A tal fine l'Associazione potrà fra l'altro:
- favorire e promuovere tutte le attività volte alla individuazione, inventariazione e
studio non solo di organici fondi relativi alla memoria delle donne ma anche di nuclei di
scrittura delle donne che siano all'interno di archivi familiari, allo scopo anche di
predisporre uno strumento-guida a stampa, per permettere di orientare gli studiosi;
- decidere di proporre all'Archivio di Stato di Firenze, dopo debito esame da parte
del Consiglio Direttivo, doni o depositi di archivi formati o in formazione, previa
richiesta degli eredi o delle stesse donne produttrici di archivi;
- istituire ed assegnare borse di studio allo scopo di svolgere i compiti
dell'Associazione;
- curare ed organizzare manifestazioni, incontri, per favorire una adeguata valorizzazione
della memoria e delle fonti della scrittura delle donne;
- distribuire periodicamente un bollettino di informazione sull'attività svolta
dalla stessa Associazione;
- promuovere la pubblicazione dei risultati del lavoro di indagine, ricerca ed
inventariazione;
- gestire le entrate derivanti dalla propria attività.
L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 4
- Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
- dalle quote associative;
- da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.
Articolo 5 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
SOCI
Articolo 6
- L'Associazione è formata da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.
Sono considerati soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo
dell'Associazione.
Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a
delibera del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che
sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione.
Articolo 7
- Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini
italiani e stranieri che ne facciano domanda.
Possono partecipare all'Associazione anche persone giuridiche pubbliche e private e
straniere.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera a suo esclusivo giudizio in ordine
alla ammissione o meno dei nuovi associati.
Articolo 8
- La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
Il socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo
proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno
solare.
In mancanza di tale comunicazione sarà considerato socio anche per l'anno successivo
e sarà tenuto al versamento della quota associativa.
L'esclusione è pronunciata quando il comportamento dell'associato sia tale da
recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione.
Sull'esclusione dell'associato delibera l'assemblea.
Articolo 9
- Ogni associato è tenuto a versare la quota associativa annua nella misura e
secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo.
Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse
dell'Associazione entro trenta giorni dalla domanda di iscrizione e, successivamente,
entro il mese di marzo di ogni anno.
I soci sostenitori sono esonerati dal pagamento della quota associativa annua.
La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre tre mesi
dall'invito di pagamento rivolto all'associato moroso dà luogo alla perdita
della qualità di associato.Sulla esclusione dell'associato moroso delibera il
Consiglio Direttivo.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato
di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno
alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ASSEMBLEE
Articolo 10
- L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte
all'anno, entro il 31 marzo ed il 15 dicembre, per l'approvazione dei bilanci
consuntivo e preventivo e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti.
L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle
modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto nonché sullo scioglimento
dell'Associazione.
Articolo 11
- L'Assemblea è convocata a mezzo di lettera, inviata almeno quindici giorni
prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno nonché
la data, l'orario ed il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata
anche lo stesso giorno della prima convocazione.
L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta
richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.
Articolo 12
- Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel
pagamento della quota associativa annua.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, che non siano
amministratori, mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione. Lo
stesso associato non può rappresentare in assemblea più di tre associati.
Articolo 13 - Ogni associato ha diritto ad un voto.
Articolo 14
- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di
sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a
nominare il proprio Presidente.
Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario,
anche due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in
genere il diritto di intervento all'assemblea, dirigere il dibattito assembleare e
scegliere il sistema di votazione.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Segretario, ed eventualmente
dagli scrutatori.
Articolo 15
- In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la
presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia
il numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio
e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Articolo 16
- In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con
la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati.
In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la
presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione
occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in
seconda convocazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 17
- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero
di membri variabile da sette a quindici, secondo quanto stabilirà l'assemblea
ordinaria al momento della relativa nomina. Fanno parte di diritto del Consiglio il
Direttore dell'Archivio di Stato o un suo delegato, il Sovrintendente Archivistico
per la Toscana o un suo delegato; un delegato rispettivamente per i Dipartimenti di
"Italianistica", di "Storia" e di "Lingue e letteratura
straniera", il Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana o
un suo delegato. Gli altri consiglieri saranno nominati dall'assemblea ordinaria e
scelti, almeno due, fra i soci fondatori e gli altri tre fra i soci ordinari e
sostenitori, tenendo conto delle varie realtà della Regione.
I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un triennio e sono rieleggibili.
Articolo 18
- Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente,
un Tesoriere ed un Segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 19
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da
almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso inviato a tutti i componenti del
Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a
mezzo di telegramma.
In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la
presenza di tutti i consiglieri in carica.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.
In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che
sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 20 - Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere alla rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.
Articolo 21
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione.
Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro
presentazione all'assemblea e compila, se del caso, il Regolamento per il
funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli
associati. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri
per la gestione ordinaria dell'Associazione.
Articolo 22
- La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio
è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o
impedimento, al Vice Presidente.
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, può esercitare, nei
casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla
prima riunione.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 23
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati
dall'assemblea ordinaria degli associati. I Revisori dei Conti durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dalla persona all'uopo designata
dall'assemblea degli associati.
Articolo 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'Associazione.
Articolo 25 - La carica dei Revisori dei Conti è gratuita.
SCIOGLIMENTO
Articolo 26 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione, e ne determinerà i poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio che non potrà mai essere ripartito fra gli associati.
Firenze, 12 ottobre 1998