INTRODUZIONE STORICA

Relazione finale delle esercitazioni sulla Magistratura dell'Abbondanza tenute dalla Dott.sa A. Contini e dal dott. C. Vivoli per la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, biennio 1993-95.

Fin dall'epoca repubblicana l'Abbondanza costituì, insieme alla Grascia, la principale magistratura annonaria fiorentina. Le sue attribuzioni consistevano nel regolamentare la produzione e la circolazione dei grani all'interno dell'ambito cittadino. A tale scopo provvedevano sia gli ufficiali stabili, che controllavano la vendita dei grani sul mercato urbano, sia ufficiali straordinari incaricati, invece, di acquistare i grani nei momenti di carestia. Nel corso del '500, in seguito alla formazione di una nuova entità statale regionale e alla conseguente ristrutturazione amministrativa del territorio operata da Cosimo I, la magistratura annonaria da organismo cittadino divenne statale e, da magistratura straordinaria, ordinaria e tale rimase fino alla seconda metà del Settecento [1]. In quest'epoca infatti, in seguito al succedersi di numerose e gravi carestie e ad un considerevole aumento dei prezzi, il sistema annonario fiorentino risultò incapace a risolvere i problemi della sussistenza all'interno dello stato toscano ed entrò definitivamente in crisi. Con l'editto del 29 ottobre 1768, Pietro Leopoldo di Lorena (anche per l'influenza dei principi liberoscambisti di matrice francese), abolì i protettori dell'Abbondanza e il magistrato della Grascia. Le competenze, anche se oramai limitate, in campo annonario passarono al nuovo organismo istituito nella medesima occasione: la Congregazione dell'Annona.

Ricche di informazioni sulle diverse attività svolte dalle magistrature fiorentine, le relazioni storiche e contabili settecentesche, stilate sotto la Reggenza lorenese prima e sotto Pietro Leopoldo poi, possono costituire una o prima fonte cui attingere per tratteggiare in maniera efficace un quadro delle caratteristiche e delle pertinenze dell'Abbondanza. Tra esse riveste per noi particolare interesse quella scaturita dall'inchiesta sulle magistrature annonarie dello stato di Firenze promossa da Pompeo Neri nel 1745-46. La Relazione dell'origine dell'Abbondanza di Firenze dall'anno 1301 al 1747 [2], tale è il titolo, ripercorre la vita dell'Abbondanza dal suo sorgere fino, appunto, all'anno 1747. Ma sebbene ricca d'informazioni, la Relazione non è tuttavia esente da imprecisioni [3], e una prima la si rileva già a partire dalla data di nascita della magistratura qui indicata - come suggerito dallo stesso titolo - nell'anno 1301. Ma gli studi dell'Ottokar [4] (ai quali si sono attenuti successivamente la Pult Quaglia e il Guidi [5]),mostrano come già nel 1274 vi fosse in Firenze una magistratura straordinaria incaricata di introdurre grano in città negli anni di carestia. Nel 1282 poi, risulta con certezza la presenza di sei funzionari di nomina consiliare preposti all'approvvigionamento di grano denominati "Sei del Biado" [6]. Nel primo trentennio del '300, dunque, possiamo dire che esisteva in Firenze una magistratura annonaria già collaudata i cui componenti, seppure variarono più volte di numero, mantennero inalterate le loro competenze. Queste ultime, come s'è detto, restavano circoscritte ai settori dell'approvvigionamento e della circolazione dei grani. Gli ufficiali dell'Abbondanza avevano, cioè il compito di comprare grano a spese del governo, trasportarlo nei fondaci, vegliare alla sua conservazione, pubblicare bandi, far riparare le strade per agevolare i trasporti, etc. Nel 1334, in seguito ad un anno di magri raccolti, ai Sei del Biado venne affiancata una nuova magistratura, straordinaria e temporanea, incaricata di acquistare grano nei mercati esteri e introdurlo a Firenze: i quattro proposti ad provvidendum quod copia et habundantia grani habeatur. Ma, a causa del ripetersi di vari periodi di carestia, nella seconda metà del '300 le competenze dei Sei del Biado e degli ufficiali dell'Abbondanza si confusero per un lungo tempo. Sarà solo nell'anno 1353 che la magistratura prenderà definitivamente il nome di offitiales super copia et habundantia grani et bladi et aliorum vitualium o, più sinteticamente, di "Abbondanza"[7] .
Già all'inizio del '400, come dimostrato da un recente studio di Giuliano Pinto sulla carestia del 1411-12, la Magistratura era in grado di dispiegare una notevole capacità d'intervento nel settore dell'approvvigionamento [7 bis] anche in mercati molto lontani.
Per una visione d'insieme degli uffici annonari, delle loro caratteristiche e attribuzioni fra Tre e Quattrocento, è utile consultare gli statuti della città di Firenze del 1415 [8]. Da essi apprendiamo che, all'epoca, esistevano in città due magistrature ordinarie, quella degli "Ufficiali di Grascia" e quella degli "Ufficiali di Abbondanza della carne e del pesce" [9] preposte all'approvvigionamento in generale, cui si affiancava quella degli "Ufficiali di Abbondanza del grano e del biado". Quest'ultima registrata negli statuti come ordinaria, era però nei fatti straordinaria, così come attestano diverse testimonianze coeve e successive [10]. Se nel '400 la magistratura non subì sostanziali trasformazioni, il XVI secolo è caratterizzato, per contro, da numerose riforme che porteranno la magistratura ad assumere una configurazione più stabile e definita. Nella prima metà del secolo, con Cosimo I, si ebbe anzitutto un aumento del numero degli ufficiali, trasformatisi oramai in veri e propri funzionari pubblici. Nominati dal duca per la durata di un anno e dotati di salario, essi estesero le loro competenze dall'ambito urbano a quello del contado e del distretto.
Ma sarà solo nella seconda metà del '500 che avrà luogo la riforma che più inciderà sull'assetto della magistratura. Sempre più coscienti della necessità di un organismo stabile, in grado di approntare una politica annonaria lungimirante e capillare, il duca e il suo entourage si decisero ad abolire definitivamente la vecchia magistratura straordinaria per dar luogo alla nascita di una nuova Abbondanza a carattere ordinario. La provvisione del 28 giugno del 1560, con la quale si ratificava tale decisione, a dispetto di una continuità nominale col vecchio organismo, offrì allo stato fiorentino una magistratura completamente ridisegnata nella sua struttura e nelle sue attribuzioni. Ai quattro "offitiali di Abbondanza", eletti dal duca per la durata di un anno, dotati di salario ed incaricati di riunirsi una volta alla settimana per render conto della situazuione dei mercati e dell'approvvigionamento, venne ora affiancato un Provveditore "per esecutione delle cose del magistrato, et continua vigilantia degli accidenti". Costui, eletto a beneplacito dal duca, rappresentò in realtà, il vero "gestore" della magistratura per tutta l'età medicea. A completare l'organico vi erano poi un nobile camerlengo, un cancelliere, uno scrivano (anche questi di nomina ducale), un sottocancelliere e due inservienti con mansioni di secondo piano. Tutti questi funzionari, sempre più assorbiti nella sfera d'influenza del Duca (che dal 1565 conferisce le nomine a beneplacito), saranno reclutati da qui in avanti in base a competenze specifiche, ed eserciteranno con sempre maggior incidenza un'azione di supervisione e di costante controllo degli analoghi uffici periferici.
In sostanza, il quadro delle attività della magistratura che in quest'epoca si definisce sarà quello che la caratterizzerà fino alle riforme settecentesche e alla sua estinzione. Merita dunque di essere analizzato più in dettaglio. Vi erano anzitutto da parte dell'Abbondanza, controlli sulla produzione. Questi erano affidati alle "portate", cioè alle denunce delle semine e dei raccolti fatte dagli stessi proprietari terrieri, con lo scopo di fornire una stima costante della produzione agricola disponibile. Ma tali autodenunce, come è comprensibile, non potevano considerarsi del tutto attendibili e risultavano, perciò, poco funzionali allo scopo [11]. Seguiva poi l'intervento sulla circolazione dei grani. Questo, che era poi l'intervento più complesso e quello di maggior rilievo, era volto a garantire un'offerta abbondante sul mercato e il giusto peso del pane (era infatti il peso e non il prezzo ad essere oggetto di controllo diretto da parte della magistratura annonaria), e a scoraggiare le manovre speculative di mercanti e produttori che potevano provocare forti aumenti dei prezzi a danno, soprattutto, del popolo minuto. L'azione dell'Abbondanza in quest'ambito si esplicava, dunque, nel combattere il contrabbando, nel limitare l'iniziativa privata nel campo del commercio, nel presiedere, tramite propri ufficiali (i sensali dell'Abbondanza), alle contrattazioni e alle vendite dei grani nei mercati, nel vietare l'esportazione dei grani fuori dal territorio dello Stato e, soprattutto, nel contrastare l'incetta. Quest'ultima, infatti, era prerogativa della sola Abbondanza che, per smaltire i depositi di grano di sua proprietà, cominciò in questo periodo a vendere ai fornai di Firenze i grani precedentemente acquistati. Questa assegnazione di grano detta spiano (da "spianare", cioè "fare il pane") si mantenne in vigore, anche se in misura variabile, fino al XVIII secolo. Essa presentava alcuni vantaggi: garantiva il rifornimento ai fornai, dava stabilità al peso del pane e assicurava inoltre un introito fisso alla magistratura annonaria. Insomma attraverso tutte queste misure l'andamento dei prezzi era condizionato dall'Abbondanza che agiva per attenuare le forti variazioni delle quotazioni del grano acquistandone quantitativi a basso costo nelle annate favorevoli per immetterli nel mercato, con una funzione calmieratrice, nei periodi di carestia. Proprio negli anni di carestia tutta la normativa sulla circolazione dei grani diventa più rigida e si adottavano vari provvedimenti per avere mercati forniti di cereali e per contenere l'aumento dei prezzi. A tale scopo si forniva ai fornai il grano a prezzi più bassi di quelli del mercato e si diminuiva gradualmente il peso del pane.
A partire dagli ultimi decenni del '500 al personale stabile, insufficiente a svolgere le diverse mansioni di sua competenza, verranno affiancati i cosiddetti ministri dell'Abbondanza. Persone pratiche delle trattative commerciali, i ministri si informavano sull'andamento dei raccolti, sui mercati locali e acquistavano grano per conto dell'Abbondanza [12].
Nel corso del XVII secolo la tendenza avviata da Cosimo I di fare dell'apparato di nomina granducale (e in particolare il provveditore) il perno della magistratura annonaria si conferma e si accentua, dando luogo ad ulteriori trasformazioni nella struttura dell'Abbondanza. In seguito ad un lungo periodo di crisi, dalla peste del 1630-32 fino al calo della produzione del 1647, Ferdinando II con un motuproprio del 12 settembre 1647 stabilì la creazione di una magistratura straordinaria denominata Nuova Abbondanza affiancata alla magistratura ordinaria e abolita due anni dopo. Sempre con il nome di nuova Abbondanza nel 1671 troviamo un organismo dai caratteri completamente diversi: si tratta di sei funzionari senza salario, competenti nel settore, eletti a vita dal granduca con lo scopo di sanare il deficit del bilancio accumulato dalla magistratura nel corso del ' 600. Sempre a fini di risanamento economici si ricorse per la prima volta anche all'appalto della panificazione di lusso a privati - i fratelli Pietro e Benedetto Giorgi - che corrisposero all'Abbondanza il canone annuale di 12.000 scudi. L'esperimento però ebbe breve vita a causa dei contrasti presto sorti tra il Giorgi e la magistratura [13]. Si è visto fin qui come le variazioni di assetto della magistratura annonaria fossero in genere correlate a periodi di carestie e di alti prezzi cerealicoli. Un'eccezione a tale regola si trova nella seconda metà del Seicento allorquando, al susseguirsi di diverse crisi produttive di una certa gravità, non corrispose un adeguato innalzamento dei prezzi che si mantennero, invece, su un livello costantemente basso. Le conseguenze di tale fenomeno (che non investì solo Firenze, ma fu bensì, un trend europeo), si fecero sentire immediatamente sul mercato con grave danno dei proprietari terrieri toscani che non riuscivano più a compensare, col ricavato delle vendite dei cereali, le spese sostenute per la loro coltivazione. Per contrastare questa situazione di impasse, l'allora granduca Cosimo III decise di intraprendere una politica economica di vasto respiro in grado di promuovere e sviluppare i diversi settori della produzione e di garantire un esito di quest'ultima sui mercati a prezzi non eccessivamente bassi [14].
Le misure adottate a tal fine furono quelle di
1)  incoraggiare la diversificazione colturale (così da far afferire nei mercati più varietà di prodotti e garantire, di conseguenza, una quota minima di smercio);
2)  aumentare (1674) il dazio per l'importazione del grano per via di terra;
3)  incentivare l'esportazione, raddoppiando dapprima (1684) la quota esportabile di grano maremmano (dal 50% della vecchia normativa si passò all'intera produzione) ed autorizzando poi, per la prima volta, l'esportazione dei grani prodotti nel Pisano e nella sua Maremma (1687);
4)  garantire una migliore conservazione dei grani in modo da ridurre le dispersioni della produzione interna.
Si procedette così nel 1694 alla costruzione in Firenze del piaggione dell'Uccello, un complesso di buche murate e foderate con paglia che garantiva la protezione dei grani dai danni causati dall'umidità [15]. Come si può vedere si trattò di un intervento a vasto raggio che andò ben oltre la risposta alle necessità del momento per dar luogo al più organico tra i tentativi di riorganizzazione del sistema annonario operati dalla casa Medici.
Ma, più ancora che per queste misure di carattere economico, l'azione svolta da Cosimo III merita di essere ricordata per l'attenzione prestata agli aspetti amministrativi e a quelli legislativi concernenti il settore annonario. Per quanto riguarda i primi, basti dire che la magistratura dell'Abbondanza venne completamente ridefinita nel suo organico e nelle sue attribuzioni. L'8 agosto del 1671 al provveditore della vecchia Abbondanza venne affiancato un nucleo di nuova istituzione, quello dei sei Protettori della Nuova Abbondanza, con l'incarico di gestire meglio l'attività economica della magistratura. I Protettori, non stipendiati, venivano scelti fra i senatori esperti di attività commerciali, ed erano eletti a beneplacito del granduca. Ad essi, oltre alle mansioni appena ricordate, venne per la prima volta dato mandato di assolvere anche al ruolo di consiglieri e di elaboratori delle scelte economiche da attuare [16], ampliando così la sfera delle competenze della magistratura nell'ambito meramente esecutivo a quello consultivo.
Ma l'azione più incisiva di Cosimo III riguarda certamente il riassetto definitivo del corpo di leggi concernenti il settore annonario con la promulgazione della famosa Legge Generale dell'Abbondanza del 1697 (30 luglio). Questa legge, che volle presentarsi come la prima e compiuta silloge della normativa esistente in materia, rappresentò, invece, qualcosa di più di una semplice "raccolta". Essa infatti, più che riconfermare le vecchie disposizioni, valse a rafforzare ancor più la posizione della magistratura dell'Abbondanza, dal momento che "annullando, revocando e cessando tutte le leggi e bandi finora fatti, riguardanti il Tribunale dell'Abbondanza, eccettuando però quelli che in appresso si dirà veniva comandato dai Provveditori dell'Abbondanza (che avevano promulgato la legge a nome del granduca) che in avvenire si attenda solamente ed inviolabilmente si osservi la presente legge, non ostante che per i bandi passati fosse diversamente disposto" [17]. Eppure al principio del XVIII secolo, nonostante le riforme operate da Cosimo III, l'azione della magistratura dell'Abbondanza concerneva ancora, in buona sostanza, i due settori della produzione e della circolazione dei prodotti agricoli.
Questo sistema, basato su una concezione protezionistica e vincolistica dell'economia, ancorata ad una visione pessimistica delle forze di mercato, entrò definitivamente in crisi in seguito ad un lungo periodo di eccezionale carestia. Tra gli anni 1764-67 (all'epoca della Reggenza lorenese prima e del governo di Pietro Leopoldo poi) emersero tragicamente i punti deboli del complesso meccanismo regolato dai Magistrati dell'Abbondanza. Il basso quantitativo della parte commerciabile dei grani non veniva ormai efficacemente compensato dall'immissione sul mercato dei grani accumulati dall'Abbondanza, e il ricorso all'acquisto di grani sui mercati internazionali, ciò che avrebbe potuto sanare la situazione, risultò difficoltoso e troppo caro [18]. L'inefficacia della complessa organizzazione annonaria di età medicea risultò dunque chiara e si giunse perciò a ritenere ormai indispensabile il ricorso ai privati. A questi, anche se solo temporaneamente, parve opportuno affidare il rifornimento dei mercati e la circolazione e la contrattazione dei prodotti agricoli in tutto il paese. Venne dunque emanato un provvedimento di emergenza, il motuproprio del 2 aprile 1764 (valido fino al luglio successivo), che assicurata la libera circolazione interna di "grani e biade," la loro libera contrattualità sui mercati e, soprattutto la loro libera importazione, della normativa precedente manteneva solo la proibizione dell'esportazione [19]. Pietro Leopoldo, giunto in Toscana nel settembre del 1765, non solo mantenne ma anche rinnovò la possibilità di ricorrere all'iniziativa privata che pareva allora l'unica misura efficace per risolvere il grave problema dell'approvvigionamento [20].
Pietro Leopoldo, dunque, anche se emanò gli atti legislativi che poi daranno risposta alle contraddizioni dell'economia agricola toscana, al suo arrivo a Firenze trovò un tentativo di riforma, sì parziale e temporaneo, ma già discusso ed applicato. Le scelte politiche ereditate ed accolte, in tempi brevi avrebbero dovuto risolvere il problema dell'approvvigionamento incontrando sia le esigenze economiche dei locali proprietari terrieri, sia quelle relative alla sussistenza che riguardavano principalmente il popolo minuto. In realtà l'importazione e il libero mercato, che favorivano l'incetta ed impedivano un controllo sui prezzi, fornirono per aggravare maggiormente le condizioni di vita dei ceti più poveri [21]. Si acuirono perciò le tensioni sociali e aumentarono le sommosse contro il caroviveri e contro gli incettatori [22]. Il libero mercato interno, cioè la libera importazione, da solo non poteva risolvere i problemi della Toscana. La produzione agricola con la proibizione dell'esportazione veniva considerata di pura sussistenza e non ne ricevevano certo vantaggio i grandi proprietari terrieri. Alla liberazione delle esportazioni non si arrivò, però, senza difficoltà e ripensamenti. Alcuni funzionari sostennero per lungo tempo una politica protezionistica, favorevole si all'esportazione, ma fermamente contraria all'ingresso di grani stranieri nello stato toscano. Altri invece, coscienti del fatto che l'equilibrio tra importazione ed esportazione è il solo elemento che possa garantire insieme un ricco approvvigionamento e un controllo del livello dei prezzi, propugnavano un approdo definitivo dell'economia toscana ad un sistema liberoscambista [23]. L'opposizione ad un regime vincolistico e la proposta di una libera circolazione dei grani e la vendita del pane, se pur ostacolate dai proprietari terrieri toscani, finirono però gradualmente con l'imporsi. All'affermazione di una normativa che statuisse il libero scambio e andasse al di là di ogni intervento straordinario e provvisorio, oltre ai fattori economici che abbiamo appena ricordati, concorsero anche le teorie fisiocratiche di matrice francese che circolavano in Toscana già da diversi anni.
Le tappe fondamentali di questo processo che aprì la strada ad una prospettiva di sviluppo per l'agricoltura toscana e la inserì nel più vasto contesto europeo, sono identificabili:
1)  nella Legge generale del 1767 che, secondo gli editti francesi del 1763-64, assicurò la totale libertà di commercio interno dei cereali e quella della panificazione. Il commercio con l'estero venne invece regolato ancora da un sistema a scaletta (vi era cioè un prezzo limite fino al quale era vietata l'importazione e resa libera invece l'esportazione dei cereali);
2) nella Notificazione del 1771 nella quale venne garantita la totale libertà di importazione anche al di sotto del prezzo limite fissato dalla precedente disposizione;
3) nell'editto infine del 1775, dopo aver dato conferma della Notificazione del 1771, si stabilì la totale libertà di esportazione anche al di sopra del prezzo limite fissato dalla legge del 1767.
I riflessi di questo nuovo assetto legislativo sulla vita della magistratura si possono rintracciare nei tre paralleli editti che porteranno all'estinzione del vecchio organismo annonario:
1)  editto del 29 ottobre 1768 con il quale aboliti i protettori dell'Abbondanza e il magistrato della Grascia si trasferiscono le rispettive giurisdizioni in materia annonaria alla Congregazione dell'Annona, nuovo organismo che entra in funzione nel successivo gennaio 1769;
2) editto del 24 agosto 1775 in cui la Congregazione soppressa e la relativa giurisdizione viene assunta da altre magistrature, Otto di Guardia (per la giurisdizione criminale) e Auditore della Camera di Commercio (per la giurisdizione civile). L'Annona viene ridotta ad un semplice scrittoio con un deputato incaricato di ricevere le portate delle sementi delle raccolte annuali e dei prezzi del bestiame nei diversi mercati;
3) editto del 1778 con il quale abolito il deputato dell'Annona, si trasferiscono tutte le competenze in materia annonaria alla Camera di Commercio.


1 - Va qui ricordato che per tutto il periodo mediceo la magistratura annonaria eserciterà le sue funzioni all'interno del cosiddetto Stato "Vecchio" e cioè nel territorio di Firenze, del suo contado e del suo distretto (Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia, Pietrasanta,comunità di Barga e parte della Romagna appenninica). Lo Stato "Nuovo" (e cioè lo Stato di Siena) amministrativamente indipendente, era regolato da una propria Abbondanza. Solo con Pietro Leopoldo i due Stati vennero definitivamente unificati e cessarono di avere strutture amministrative e magistrature autonome.
2 - ASF. Miscellanea di Finanze, Abbondanza, II, cc. 12-42. L'inchiesta del Neri nacque in seguito all'incarico di approntare un nuovo codice. A tal fine si ritenne opportuno richiedere ai vari uffici indicazioni sulle loro pertinenze, sulla documentazione dei loro archivi e sulle loro origini (cfr. M. VERGA, Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano, Milano, Giuffrè, 1990, passim).
3 - Queste sono dovute sostanzialmente al fatto che la Relazione, così come era costume dell'epoca, tende a privilegiare nella sua analisi gli aspetti finanziari a discapito di più precise notizie storico-istituzionali.
4 - N. OTTOKAR, Il comune di Firenze dalla fine del Dugento, Torino, Einaudi, 1974, p. 110.
5 - A. M. PULT QUAGLIA, Per provvedere ai popoli. Il sistema annonario della Toscana dei Medici, Firenze, Olschki, 1981, p. 315.
6 - Cfr. A. m. PULT QUAGLIA, Per provvedere ai popoli..., cit., p. 33.
7 - Cfr. ASF, Magistrato dell'Abbondanza, Inv. n° 79.
7 bis - cfr. GIULIANO PINTO , Commercio del grano e politica annonaria nella Toscana del Quattrocento: la corrispondenza dell'ufficio fiorentino dell'Abbondanza negli anni 1411-1412, in Studi di storia economica toscana nel Medioevo e nel Rinascimento, Pacini Editore, 1987, pagg. 257-283.
8 - Gli statuti di Firenze, dopo una prima redazione del 1408-09, trovarono una stesura definitiva ad opera di Paolo di Castro, nel 1415. Come è noto, di questa seconda redazione (che è quella cui facciamo riferimento), esiste un'edizioone a stampa settecentesca: Statuta Popoli et Communis Florentiae auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis MCCCCXV, Friburgi (ma Firenze), apud Michaelem Kluch, s. d. - 1783 (ma 1777-1783). Sull'importanza degli statuti si veda anche A. M. PULT QUAGLIA, Per provvedere ai popoli..., cit., p. 43 e ss.
9 - Tali magistrature vennero poi unificate nel 1471 sotto la denominazione di Ufficiali della Grascia.
10 -

Per una testimonianza coeva si veda per esempio L'istoria di Firenze di Gregorio Dati dal 1308 al 1405 (scritta tra il 1407 e il 1410) nella quale, a proposito degli ufficiali dell'Abbondanza, si dice che questi "si fanno solo in tempo di carestia". Per gli anni successivi basti dire che i registri delle Tratte riportano l'elezione di Ufficiali dell'Abbondanza solo per alcuni anni e non per altri. (Per tutto ciò cfr. A. M. PULT QUAGLIA, Per provvedere ai popoli..., cit., p. 45).

11 - A. SALVESTRINI, Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Toscana, II, Firenze, Olschki, 1970, p. 252.
12 - A. M. PULT QUAGLIA, Per provvedere ai popoli..., cit., pp. 73-74.
13 - Ivi, pp. 163-165.
14 - Le notizie sull'operato di Cosimo III in campo annonario sono ricavate principalmente da A. M. PULT QUAGLIA, Politica annonaria e congiuntura economica nella Toscana di Cosimo III, in La toscana nell'età di Cosimo III. Atti del convegno di Pisa - San Domenico di Fiesole, 4-5 giugno 1990, a cura di F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga, Firenze, EDIFIR, 1993, pp. 33-43.
15 - Cfr. ASF, Miscellanea di Finanza, Abbondanza, II, cc. 16v.
16 - Nel 1681, con finalità analoghe a quelle per cui erano stati istituiti i protettori dell'Abbondanza, venne costituito il più importante organismo annonario dell'età di Cosimo III, la Congregazione della Grascia di cui, non a caso, facevano parte i due ministri economici più influenti in seno al governo: l'Auditore fiscale e il Depositario generale. Naturalmente, il ruolo di consiglieri economici spettava, oltre che ai Protettori dell'Abbondanza, ai membri di tale Congregazione.
17 - Cosi recita il preambolo della Legge generale, Cfr. A. M. PULT QUAGLIA, Per provvedere ai popoli..., cit., p. 84.
18 - Ricorrere alle forniture estere risultò complicato anche perché "Napoli, Roma e altri centri italiani tendevano con tutti i mezzi ad appropriarsi del grano destinato al granducato. I bastimenti erano requisiti, le vettovaglie predate e i prezzi continuavano a crescere". [F. VENTURI, Quattro anni di carestia in Toscana (1764-67) in "Rivista Storica Italiana" LXXXVIII, 1976, p. 649].
19 - Cfr. M. MIRRI, La lotta politica in Toscana intorno alle "riforme annonarie". Pisa, Pacini, 1972, pp. 14-15.
20 - Motuproprio del 27 luglio 1765 (in vigore fino al luglio successivo) ed Editto del 6 agosto 1766 (valido fino al luglio 1767).
21 - Un tentativo per risolvere i problemi di sopravvivenza del popolo minuto fu attuato da Pietro Leopoldo con la circolare del 31 gennaio 1766. Con essa si impose l'impiego dei poveri in opere pubbliche, così da dotare le classi meno abbienti di un reddito che consentisse loro la sopravvivenza e sollevasse il governo dal gravame di una politica di pura assistenza. Le conseguenze che provocò il ritrovato reddito delle classi meno abbienti produssero un notevole abbassamento del prezzo del grano che ora poteva essere acquistato sul mercato libero invece che dall'Abbondanza. Essa si trovò quindi nell'impossibilità di smerciare le le provviste fino allora acquisite con una conseguente situazione di forte passività. (F. VENTURI, Quattro anni di carestia in Toscana, cit., p. 680).
22 - I. TOGNARINI - F. MINECCIA, Tumultui urbani nella Toscana di Pietro Leopoldo, in "La Leopoldina", n. 12, Milano, 1991, p. 175.
23 - cfr. M. MIRRI, la lotta politica in Toscana..., cit., passim.