INTRODUZIONE

   La legislazione del Regno d'Italia - com'è noto - volle mantenere ed estendere il principio del grado multiplo di giurisdizione, proclamato dalla Rivoluzione francese, ma già ampiamente noto agli ordinamenti degli Stati preunitari e di antico regime. Accolse da alcuni di essi anche il principio di un'ultima garanzia del diritto da esercitarsi da un organo supremo cui ricorrere non per ragioni di merito, ma per questioni di diritto e di giurisdizione: la Cassazione.
   Il Granducato di Toscana , tra gli stati preunitari che conoscevano l'istituto, era quello che - insieme al Regno di Sardegna e forse più di questo - si avvicinava maggiormente al modello francese, comunemente preso a riferimento dalla dottrina, così come si era evoluto nella prima metà del secolo XIX [1]. La Corte di cassazione di Firenze, istituita nel 1838 ed acquisita la sua fisionomia definitiva nel 1841 [2], continuò a funzionare regolarmente dopo il 27 aprile 1859, ancora inserita nel preesistente quadro istituzionale, che restava confermato, in via generale, dal Governo provvisorio toscano [3]. Le fonti normative sono laconiche sulla vita della Corte, la quale si inserì progressivamente nella nova compagine giuridico-istituzionale che si andava formando con l'unità d'Italia [4]. La Legge 2 aprile 1865, n. 2215 sull'unificazione legislativa del Regno d'Italia [5], pubblicava, tra gli altri, i codici civile e di procedura civile (con vigenza a partire dal 1 gennaio 1866), portanti anche norme sulla Cassazione e confermava esistenza e la struttura della Corte di cassazione di Firenze [6]. Il R. Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno [7], oltre la previsione della Corte di cassazione tra le "autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia" (Capo I, art. 1), ne fissava i compiti con quella formula icastica che sarebbe poi stata assunta come definitiva dalla dottrina: "La Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi" (art. 122) [8]. Il R. Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, approvante il Regolamento generale giudiziario, portava anche norme procedurali per la cancelleria della cassazione [9]. Il R. Decreto 14 dicembre 1865, n. 2636, nel determinare l'organico degli uffici giudiziari, fissava anche quello della Cassazione di Firenze [10].
   L'eredità preunitaria comportò però, all'indomani dell'unificazione e per più di mezzo secolo, anche la pluralità delle corti o degli istituti che, a seconda dei luoghi, ne assolvevano le funzioni [11]. Si apriva allora un problema non indifferente, nella prassi e nella dottrina, verificandosi talvolta conflitti di giurisdizione e potendosi trovare difformità, se non contraddizione, in sede giurisprudenziale, tra i giudizi emessi dall'una o dall'altra Corte [12]. La questione fu risolta nel tempo dal legislatore: tra il 1859 ed il 1866 le funzioni furono ristrette alle quattro Corti di Torino, Firenze, Napoli, Palermo e fu istituita, a conclusione della guerra del 1866, una Sezione di terza istanza presso il Tribunale d'appello di Venezia [13]. La Legge 26 marzo 1871, n. 129, sull'unificazione legislativa della provincia veneta e di Mantova [14], istituì la Corte d'appello di Venezia includendone il distretto nelle competenze della Corte di cassazione di Firenze (art. 3); la Legge 2 aprile 1871, n. 151, estendeva provvisoriamente la giurisdizione della Cassazione di Firenze anche alla provincia romana appena acquisita al Regno d'Italia (art. 1) [15]. L'ulteriore sviluppo istituzionale ed un deciso passo avanti verso l'unicità dell'ufficio in ordine all'unicità della funzione, fu compiuto prima dalla Legge 12 dicembre 1875, n. 2837, istitutiva della Corte di cassazione di Roma [16], che - oltre alle consuete impugnative in materia civile e penale per i distretti giudiziari di Roma, Bologna, Ancona, L'Aquila e Cagliari - attribuiva a questa in via esclusiva alcune importanti competenze [17]; poi dalla Legge 6 dicembre 1888, n. 5825 [18], che riuniva nella Corte di cassazione di Roma le competenze penali prima spettanti alle altre corti, sopprimendone, di conseguenza, le relative sezioni. L'evoluzione dell'istituto poteva dirsi finalmente completato dal R. Decreto 24 marzo 1923, n. 601, che avocava alla Cassazione di Roma anche le competenze in materia civile, ed aboliva quindi le altre Corti [19].
   Presso la Corte era stabilito un Ufficio di procura generale.
   La vicenda storico-istituzionale della Cassazione nell'Italia unita [20] spiega la struttura della sedimentazione archivistica, la cesura delle serie principali e la natura di fondo chiuso dell'archivio della Corte di cassazione di Firenze. Le serie legate alle competenze penali si arrestano infatti al 1889, con la soluzione delle cause pendenti; quelle prodotte dalle competenze civili cessano analogamente nel 1923, anno che segna il termine ultimo della documentazione conservata.
   Il materiale pervenne all'Archivio di Stato di Firenze all'indomani della legge di abolizione delle pluralità delle sedi, il 10 dicembre 1923, con un primo versamento effettuato dalla stessa cancelleria della Cassazione di Firenze e che comprendeva le serie di natura penale, ormai chiuse da tempo, ed una parte di quelle di natura civile [21]. Il resto, come previsto dall'art. 7 del R. Decreto 15 luglio 1923, n.1562 [22], restava conservato a cura della cancelleria della Corte d'Appello di Firenze, pervenendo all'Archivio di Stato per successivi versamenti effettuati da quella medesima Corte [23]. In riferimento all'attuale numerazione di corda, il prospetto - qui di seguito - illustra la scansione dei versamenti:

Serie
Cassazione

1886 1923 1929 1934 1940 1943 Non descritti
nei verbali

Reg. gen. civ. 1866-1912

  1-9          

Reg. gen. civ. 1912-1923

        10-12    

Rubr. civ. 1867-1910

  13-26          

Rubr. civ. 1911-1923

            27-30

Reg. cron.,
Verb. udienza

  31-42          

Verb. udienza

          43-49  

Ricorsi, Ordinanze,
Camera di consiglio

  50-75          

Camera di consiglio

        76-77    

Camera di consiglio
Sent. civ., 1866-1893

  78-132          
Sent. civ., 1894-1898     133-142        
Sent. civ., 1893-1923       143-154 155-206    
Rubr. sent. civ.             207-211
Atti penali, 1866-1889   212-300          
Atti diversi           301-307  
PROCURA GENERALE 308-312           ?

Come si nota dai salti di numerazione, evidenziati nell'ultima colonna, la ricostruzione dei versamenti non è stata possibile per tutte le unità.

   Il fondo ha subito scarti in ordine al R. Decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 219 [24] ed alla circolare del Ministero degli interni del 6 novembre 1937,n. 8700 [25] ed è stato danneggiato dalla inondazione del novembre 1966 [26].
   La documentazione - come generalmente di rado avveniva - fu subito oggetto di descrizione da parte di Achille De Rubertis, archivista che aveva seguito la procedura dei versamenti del 1923 e del 1929. Ne sortì un inventario, Cassazione (1866-1913), n. 634/VII, compilato di suo pugno a partire dal 1924, che descriveva, a serie aperte, i materiali appena versati [27]. Gino Masi, nel 1934, curò la sistemazione negli scaffali ed integrò, anch'egli di pugno, l'inventario, descrivendo i volumi delle sentenze civili versati quell'anno (qui ai nn. 143-154) assieme alla più cospicua documentazione pervenuta dalla Corte d'appello [28]. Successivamente l'inventario non è stato più aggiornato. Esso descrive, nell'ordine, le serie seguenti: Ordinanze presidenziali, Provvedimenti di camera di consiglio, Trascrizioni di provvedimenti presidenziali, Fogli di udienza civile, Repertorio per gli atti civili eseguiti dagli Ufficiali giudiziari (serie poi scartata), Sentenze civili, Registro generale delle cause civili, Rubrica del registro generale delle cause civili, Registro cronologico degli atti in materia civile, Sentenze penali, Registro generale delle cause penali, Registro dei verbali di udienza penale, Repertorio per gli atti penali eseguiti dagli Ufficiali giudiziari (serie poi scartata); la documentazione, come si vede, è raggruppata secondo le materie civile e penale; l'inventario non ha indici e non indica curatori e anni di compilazione.
   La scelta fondamentale sottesa all'ordinamento De Rubertis - e che non può oggi essere contraddetta - è stata quella di aver dato dignità di archivio a sé stante al deposito documentario prodotto dall'attività della Corte di cassazione di Firenze dopo il 1866; successivamente cioè al definitivo ed organico inserimento dell'Istituto nell'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia. La continuità, sotto tutti gli aspetti, è indubbia, durante la fase di trapasso degli anni 1859-1865 ed è documentata dall'archivio 'preunitario' che non soffre cesure documentarie particolari, seguendo il paradigma consueto degli uffici che sono sopravvissuti sul vecchio ordinamento fino alle grandi leggi di riforma e di unificazione [29]. Ma le nuove norme procedurali dettate dai codici di procedura civile e di procedura penale nonché quelle sull'ordinamento giudiziario (legge e regolamento), tutte coordinate e contemporaneamente entrate in vigore il 1° gennaio 1866, crearono un quadro istituzionale totalmente nuovo e condizionante la vita e, quindi, la produzione documentaria della Corte così come degli altri uffici giudiziari. Certamente i soggetti che vissero il trapasso, al di là della continuità delle proprie persone, ebbero chiara la coscienza di dare avvio ad una fase nuova se non ad un organismo nuovo o comunque in gran parte nuovo [30]. Non è secondario richiamare l'attenzione, a questo proposito, sull'omogeneità che l'archivio della Cassazione di Firenze manifesta (tipologia delle serie, cronologia, tenuta delle scritture, formule, modulistica, etc.) rispetto a quelli degli altri uffici giudiziari. L'osservazione, se pure banale e scontata sul piano istituzionale, è rilevante, invece, a sostegno della individualità e dignità da attribuire all'archivio, specialmente se si tiene conto che, nella prassi dei versamenti, il principio della trasmissione documentaria non sempre gioca un ruolo di chiarimento in termini di cesure o di continuità istituzionali [31]. Va dato atto, dunque, agli archivisti della prima metà del Novecento, di aver operato una scelta metodologica che si ritiene corretta nell'ambito storico-istituzionale ed in quello archivistico.
   L'inventario 634/VII, nel quale De Rubertis fissò l'ordinamento, costituisce uno dei pochissimi esempi - per quell'epoca - di strumento di ricerca a serie aperte, suscettibile cioè di integrazioni progressive in occasione di nuovi arrivi di documentazione: a questo scopo ogni serie teneva una propria indipendente numerazione delle unità componenti. Tale impostazione - per principio corretta nella maggior parte dei casi per gli archivi contemporanei che ricevono carte da uffici ancora operanti - se aveva un senso nel 1924, nella imprevedibilità della qualità e quantità della documentazione ancora da versare, non è, invece, oggi più giustificabile, una volta estinta la fonte di produzione ed esauritasi la fase trasmissiva.
   L'abbandono nel quale l'archivio ed il suo inventario vissero dopo il 1934, spiegano una certa precarietà ed incertezza dell'ordinamento e della consistenza stessa: così per gli scarti operati nel 1938, alla laconicità degli atti ufficiali [32] si deve aggiungere la mancata segnalazione in inventario; così, dopo lo scompiglio causato dall'alluvione del novembre 1966, le perdite effettive vengono fatte ascendere a 13 unità nella sola serie delle sentenze penali [33], quando invece ne abbiamo rilevato un numero molto maggiore ed in più serie. Una ricognizione del fondo venne effettuata nel 1980, nel quadro di un censimento sistematico, benché sommario, di tutti gli archivi successivi all'unità d'Italia (competenza della Sezione IV dell'Archivio di Stato): enumerazione delle serie, date estreme e consistenza di ciascuna, segnalazione dell'inventario e del danno subito nel 1966 [34]. La revisione generale che poi interessò tutti i fondi alla vigilia del trasferimento della sede (1987), rispecchiò, nelle schede messe a punto per l'occasione, lo stato di incertezza che si diceva poco sopra: numerazioni discontinue o mancanti, lacune di causa ignota, etc.
   L'archivio venne traslocato dalla stanza 2 al piano terreno dell'ala lunga degli Uffizi, dove era collocato [35], alla nuova sede, il 19 dicembre 1988.
   L'attuale sistemazione in inventario prese avvio col recupero e la reintegrazione delle unità colpite dall'alluvione del 1966, tra il 1991 ed il 1992; la reintegrazione, in base alle conoscenze acquisite con la ricerca sulle fonti, ha incluso anche le unità non fisicamente reperite, per lasciare aperta la possibilità di un loro sempre auspicabile ritrovamento, ma non ha incluso le unità che con certezza sono state deliberatamente oggetto di scarto. L'ordinamento generale si è limitato a rettifiche, correzioni e ad una sequenza delle serie diversa da quella proposta dall'inventario del De Rubertis; l'andamento della descrizione inventariale rispecchia la sistemazione fisico-topografica delle unità; a queste è stato attribuito un numero di corda senza soluzione di continuità tra le serie in considerazione della natura "chiusa" del fondo.
In Appendice, ma con numerazione in continuità per scopi di mera semplificazione gestionale [36], la piccola serie dei registri dei ricorsi in materia penale della Procura generale presso la Corte di cassazione di Firenze, unica tramandataci dell'archivio di quell'ufficio [37].


1 - E. Caberlotto, Cassazione e Corte di cassazione (Ordinamento giudiziario e Procedura civile), in Digesto Italiano, Torino UTET, 1887-1896, VII, pp. 35-37; F. Benevolo, Cassazione e Corte di cassazione (Penale), Ibid., pp. 310-311, 331; P. Calamandrei, La Cassazione civile, I, Storia e legislazioni, Torino, Bocca, 1920, pp. 408-581.
2 - Ibid., pp. 723-726.
3 - Decreto 28 aprile 1859, in Atti del Governo provvisorio toscano, dal 27 aprile all'11 maggio 1859, raccolti per ordine cronologico, Firenze, Stamperia governativa, 1959, n. VII.
4 - Il Decreto 1 maggio 1859 ne fa menzione inserendo il vicepresidente della Corte nella commissione per la riforma del Codice penale, del Codice penale militare e del relativo Regolamento di procedura (Atti del Governo… cit., n. XXXIII).
5 - Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, XI, p. 302.
6 - Art. 5: "Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di cassazione di Firenze".
7 - Raccolta ufficiale… cit., XIII, p. 2768.
8 - M. D'Amelio, voce in Enciclopedia italiana, XI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1949 (ma 1931).
9 - Capo VII, sezione I e II, artt. 289-298 in Raccolta ufficiale… cit., XIII, pp. 2916, 3013-3015
10 - Raccolta ufficiale… cit., XIII, p. 2886, tabella A a p. 2890: erano previste due Sezioni (civile e penale), un Primo presidente, un Presidente di sezione, 8 consiglieri, un Procuratore generale, un Sostituto procuratore generale, un cancelliere, un vice cancelliere aggiunto, un segretario.
11 - Quattro Corti di cassazione con sede a Torino, Firenze, Napoli, Palermo, tre Tribunali supremi con sede a Parma, a Modena, a Roma, un Tribunale supremo di terza istanza con sede a Vienna per i territori dell'ex Regno Lombardo-veneto (P. Calamandrei, La Cassazione civile…, cit., I, p. 735). Sulla nozione, diversità e discussioni a favore e contro il sistema della "terza istanza" o della "cassazione", si veda utilmente E. Caberlotto, Op. cit., pp. 41-54.
12 - Sentita e diffusa specialmente l'esigenza di unificare la giurisprudenza penale: "violenta e intollerabile offesa contro i più essenziali diritti della persona e della società, generando un pernicioso discredito e scuotendo nella coscienza del popolo quella fede nella giustizia, che è condizione vitale per uno Stato retto ad ordini liberi" (Relazione alla Camera dei deputati per il disegno di legge Zanardelli di riunione nella Cassazione di Roma delle competenze penali; tornata del 14 aprile 1888 cit. in F. Benevolo, Op. cit., p. 313).
13 - P. Calamandrei, La Cassazione civile…, cit.,I. pp. 736-737.
14 - Raccolta ufficiale…, cit., XXXI, p. 479. La provincia di Mantova, nel distretto della Corte d'appello di Brescia, ricadeva nella competenza della Cassazione di Torino.
15 - Ibid., XXXI, p. 618.
16 - Ibid., XLVI, p. 2781. La legge, in effetti, parla di "sezioni temporanee di corte di cassazione in Roma, l'una per gli affari civili, l'altra per gli affari penali".
17 - Art. 3: conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie dipendenti da diverse corti di cassazione; azione civile contro funzionari dell'ordine giudiziario; rimessione delle cause dall'uno ad altro ufficio giudiziario per motivi di sicurezza o di legittima suspicione; procedimenti disciplinari previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario; ricorsi contro sentenze pronunziate tra privati ed Amministrazione pubblica in certe materie; ricorsi in materia di elezioni politiche ed amministrative.
18 - Ibid., XCI, p. 3777.
19 - Ibid., 1923, III, p. 1976, art. 1. Per completezza si devono anche ricordare la L. 31 marzo 1877, n. 3761 (Ibid., L, p. 699), che deferì alle sezioni unite della Cassazione di Roma la soluzione dei conflitti di attribuzione tra autorità giudiziaria ed autorità amministrativa ed alcuni ricorsi contro le decisioni delle giurisdizioni speciali e la L. 7 marzo 1907, n. 62 (Ibid., 107, I, p. 308), che attribuì alle stesse sezioni riunite la cognizione di alcuni ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato.
20 - Se ne veda il sintetico e lucido commento del Calamandrei nella più volte citata La Cassazione civile…, I, pp. 738-742
21 - Il carteggio instauratosi dopo la soppressione e concluso col verbale di versamento, in AS Fi, Archivio, 429, fasc. 170.
22 - Raccolta ufficiale…, cit., 1923, V, p. 4925, Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 28 luglio1923, n. 177.
23 - Versamenti dell'11 gennaio 1929, dell'11 settembre 1934, del 6 novembre 1940 e del 23 gennaio 1943; verbali in As Fi, Archivio, 448, fasc. 360 (1929, tit. XV, n. 68) e 491 (1945, tit. VII, fasc. 3) ed in Corte d'appello di Firenze, Ufficio economato, fasc. "Archivio".
24 - Scarti e relativi elenchi approvati dalla direzione dell'Archivio l'11 agosto 1916 e 5 dicembre 1917 (A. De Rubertis archivista e D. Marzi direttore) in AS Fi, Archivio, 402, fasc. 210 e 407, fasc. 245, rispettivamente.
25 - Proposta dell'Archivio del 29 aprile 1938 (prot. n. 1104), approvata dal Ministero dell'interno, Dir. gen. Dell'Amministrazione civile, Uff. centrale Archivi di Stato, del 31 ottobre 1938 (prot. n. 8946/59350), includente anche materiali della Corte di cassazione di Firenze successiva all'Unità d'Italia (atti in AS Fi, Archivio, , 1938, tit. VI, fasc. 13). Lo scarto interessò materiali già descritti nell'inventario 634VII (vedi oltre) e francamente di nessun valore storico:
Fogli di udienza civile, 1866-1907, nn. 1-24;
Repertori degli atti civili eseguiti dagli Ufficiali giudiziari, 1885-1907, nn. 1-23;
Registri dei verbali di udienza penale, 1883-1889, nn. 1-4, ma poi non scartati (ora ai nn. 210-213);
Repertori degli atti penali eseguiti dagli Ufficiali giudiziari, 1905-1914, nn. 1-10.
26 - In relazione alla numerazione di corda del presente inventario, si dà l'elenco delle unità colpite; in corsivo quelle effettivamente mancanti: 1-12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19-20, 21-23, 25-26, 27-30, 31-32, 33-35, 36, 37, 38-42 (ma queste si credono scartate forse nel 1938, se pur non segnalate), 50, 51, 52-74, 205-206, 212-223, 224, 225-238, 308-312. Il primo riconoscimento delle unità e la loro estrazione dalla massa dei materiali alluvionati, nel gennaio 1991, si deve a Salvatore Favuzza.
27 - AS Fi, Archivio, 433, 1925, tit. I, fasc. 1, "Relazione annuale 1924"; 450, 1930, tit. VI, fasc. 1 "Relazione annuale 1929", dove però si parla solo dei lavori condotti nell'archivio della Corte d'appello dallo stesso De Rubertis; sono comunque sue le integrazioni sull'inventario 634/VII dopo il versamento di quell'anno.
28 - AS Fi, Archivio, 464, 1935, tit. I, prot. 2866, "Relazione annuale 1934"; la trattazione dei materiali della Cassazione è dichiarata in 41 unità, superiore a quanto esposto nel verbale del versamento di quell'anno ed in relazione a quanto esposto supra alla nota 23, farebbe ipotizzare la sopravvenienza di materiali non denunciati nei documenti ufficiali.
29 - Il fondo è denominato Suprema corte di cassazione e fruisce di un inventario proprio.
30 - Si veda il verbale della seduta di insediamento della Corte il 9 gennaio 1866, in questo inventario al n. 303. La sede dell'ufficio, fino al 1878, era in via della Stazione, 5, nell'attuale zona di piazza stazione ed oggi non più esistente; dal 1879 fu collocata in via Cavour, 63, cioè in Palazzo Buontalenti assieme alla Corte d'appello e ad altri uffici giudiziari, dove rimase fino alla soppressione. Indicatore generale della città di Firenze, amministrativo, commerciale, artistico, industriale e stradale, compilato da Zanobi Ventinove, Firenze, Civelli, 1878, p. 81, Id., 1879, p. 78.
31 - Ancora nel versamento effettuato dalla Corte d'appello di Firenze nel 1943 erano inseriti materiali della Cassazione toscana preunitaria assieme ad altri della fase storica successiva.
32 - Lamentata anche in ambito più generale da I. Zanni Rosiello, Archivi e memoria storica, Bologna, il Mulino, 1987, pp. 104-105.
33 - I danni subiti dagli Archivi italiani nelle alluvioni del novembre 1966: Archivio di Stato di Firenze, a cura di A. D'Addario, in "Rassegna degli Archivi di Stato", XXVI (1966), p. 415, che fa necessariamente, ma prudentemente, riferimento all'inventario del De Rubertis, con la descrizione ferma al 1913.
34 - Archivio di Stato di Firenze, Guida dei fondi del periodo postunitario, compilata da A. Bellinazzi, F. Ferruzzi, E. Parcesepe, G. Capecchi, dattiloscritto, Firenze, 31 dicembre 1980, pp. 64-65.
35 - AS.Fi., Archivio, "Trasferimento alla sede di Piazza Beccaria", passim. Sulla topografia del palazzo degli Uffizi: Ordinamento topografico dell'Archivio di Stato di Firenze dal 1855 ad oggi e L'Archivio negli Uffizi. Nota storico-architettonica alle tavole illustrative sull'evoluzione dell'ordinamento dell'Archivio di Stato di Firenze, in appendice a Dagli Uffizi a Piazza Beccaria, in "Rassegna degli Archivi di Stato", XLVII (1987), pp. 460-472 e tavole fuori testo.
36 - È appena il caso di ricordare che, nell'ordinamento italiano, ispirato a principi garantisti, la Procura presso ogni ufficio giudiziario costituisce ufficio del tutto separato ed indipendente e che, pertanto, le carte da esso prodotte hanno dignità di archivio a sé stante.
37 - Probabilmente i registri facevano parte del più cospicuo versamento effettuato dalla Procura presso la Cassazione nel 1886, ma contenente materiali preunitari. Tanto la laconicità del verbale (3 maggio 1886, in ASFi, Archivio, busta 231, fasc.616) quanto il confronto con la documentazione preunitaria non consentono maggiori certezze. Altra documentazione della Procura, pre e post unitaria, risulta oggetto di scarto approvato l'11 agosto 1916 (A. De Rubertis, D. Marzi Direttore) e riguardante, per qauanto qui interessa, i Registri generali dei ricorsi in materia civile (1866-1878), in materia penale (1875-1889, 5 voll.) e le relative Rubriche (1882-1889, 3 voll.).